Dopo la bollinatura della Ragioneria di Stato e la firma del Presidente
Mattarella il decreto legge a favore di famiglie e imprese appare in Gazzetta
ed entra subito in vigore.
ll Decreto legge Rilancio contenente il Super ecobonus 110% approda in Gazzetta Ufficiale. E’ stato pubblicato stanotte come DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34 che
entra subito in vigore. Il provvedimento contiene misure urgenti in materia di
salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociale connesse
all’emergenza epidemiologica da Covid-19.
ll Decreto legge consta di 266 articoli più alcune decine di pagine di
tabelle a supporto, verrà presentato al Parlamento per la sua conversione in
legge. Tra gli articoli il tanto atteso e discusso super ecobonus 110% per
la riqualificazione energetica in edilizia e accompagnato dal meccanismo
di cedibilità del credito di imposta a banche e istituzioni finanziarie
rispettivamente rinvenibili agli articoli 119 e 121 (vedi allegato tratto dal
DL Rilancio bollinato).
L’articolo 119 porta il titolo Incentivi
per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di
ricarica di veicoli elettrici.
L’art. 121: Trasformazione delle detrazioni fiscali in sconto sul corrispettivo dovuto e in credito d’imposta cedibile
L’art. 121: Trasformazione delle detrazioni fiscali in sconto sul corrispettivo dovuto e in credito d’imposta cedibile
Obbiettivo del provvedimento, nelle intenzioni degli ideatori, in
particolare il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Roberto Fraccaro,
è imprimere una fortissima accelerazione all’attività edilizia indirizzandola
verso la cosiddetta transizione energetica, creando posti di lavoro,
realizzando edifici energeticamente più efficienti, risparmiosi, meno
inquinanti e più comfortevoli. Un effetto non secondario è l’incremento di
valore dell’immobile. Tra i target primari dell’operazione, in particolare emergono
i condomini. Tra i soggetti le persone fisiche alias le famiglie. Accanto alla
riqualificazione energetica vi è la riqualificazione antisismica degli edifici
in buona parte del paese.
Le grandi riserve sul provvedimento sono incentrate soprattutto sulla
capacità delle imprese di costruzione di far fronte ai notevoli impegni
finanziari anche se vige la garanzia dello Stato.
Gli strumenti per far decollare l’operazione sono sostanzialmente due:
– Innalzamento delle agevolazioni dell’ecobonus e del sismabonus fino al
110% delle spese sostenute (finora erano al massimo rispettivamente 75%e 85%)
con possibilità per le persone fisiche di detrarre tale 110% dalle proprie
tasse in 5 anni di tempo (art. 119);
– Sconto in fattura ed eventuale cessione del credito di imposta
all’impresa che ha eseguito i lavori e che potrà utilizzare tale credito per
scontarlo dalle proprie tasse oppure per cederlo “ad altri soggetti, ivi
inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari” (art.
121).
L’Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto
definisce “le modalità attuative delle disposizioni … comprese quelle relative
all’esercizio delle opzioni, da effettuarsi in via telematica”.
I lavori coperti dal Super ecobonus 110%
L’agevolazione copre anzitutto “le spese documentate e rimaste a carico del
contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, da
ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo”.
I lavori possono essere di tre tipologie:
a) interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo. Massimale di spesa: 60 mila euro “moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio”. I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i CAM-criteri ambientali minimi;
b) interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria. Massimale di spesa: 30 mila euro “ moltiplicato per il numero delle unità immobiliari”;
c) interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria. Massimale di spesa: 30 mila euro.
a) interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo. Massimale di spesa: 60 mila euro “moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio”. I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i CAM-criteri ambientali minimi;
b) interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria. Massimale di spesa: 30 mila euro “ moltiplicato per il numero delle unità immobiliari”;
c) interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria. Massimale di spesa: 30 mila euro.
Tutti i lavori contemplati nei precedenti ecobonus – quindi serramenti,
schermature solari… -vengono portati in detrazione al 110% se inseriti
all’interno dell’intervento primario o complessivo (cappotto o caldaia).
Requisito indispensabile è che l’edificio faccia un salto di due classi
energetiche testimoniato dall’Attestazione di Prestazione Energetica
rilasciata da un tecnico abilitato “nella forma di dichiarazione asseverata”.
Sconto in fattura e credito d’imposta cedibile
In alternativa alla detrazione del 110% in 5 anni (utilizzo diretto),
sempre per le spese effettuate tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021, il
contribuente può optare:
a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest’ultimo recuperato sotto forma di credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
b) per la trasformazione del corrispondente importo in credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.
a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest’ultimo recuperato sotto forma di credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
b) per la trasformazione del corrispondente importo in credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.
Attenzione: Queste due opzioni si estendono anche a chi ha
effettuato spese relative agli interventi di:
a) recupero del patrimonio edilizio (Bonus casa). Anche infissi, quindi
b) efficientamento energetico (Ecobonus). Anche infissi e schermature
solari
c) adozione di misure antisismiche
d) recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi
quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna
e) installazione di impianti fotovoltaici
f) installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici
Attenzione a punti:
– Il credito d’imposta è usufruito con la stessa ripartizione in quote
annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione;
– La quota di credito d’imposta non utilizzata nell’anno non può essere
usufruita negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso.
Il direttore dell’Agenzia delle entrate, entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore del decreto, definisce le modalità attuative delle
disposizioni di cui all’art. 121, comprese quelle relative all’esercizio delle
opzioni, da effettuarsi in via telematica.
I beneficiari del super ecobonus 110%
Sono:
- persone fisiche;
- Istituti autonomi case popolari (IACP) e simili;
- cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati
su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.
Attenzione perché le disposizioni “non si applicano agli interventi effettuati dalle persone fisiche, al di fuori di attività di impresa, arti e professioni, su edifici unifamiliari diversi da quello adibito ad abitazione principale”. Espressione arzigogolata per dire che il super ecobonus 110% non si estende alle seconde case unifamiliari (che però godono del sisma bonus 110%).
Attenzione perché le disposizioni “non si applicano agli interventi effettuati dalle persone fisiche, al di fuori di attività di impresa, arti e professioni, su edifici unifamiliari diversi da quello adibito ad abitazione principale”. Espressione arzigogolata per dire che il super ecobonus 110% non si estende alle seconde case unifamiliari (che però godono del sisma bonus 110%).
Quanto agli interventi di sostituzione dei serramenti e di installazione
delle schermature solari essi scontano purtroppo la detrazione del 50% delle
spese sostenute che verranno detratte in 10 anni. In sede di conversione in
legge del decreto c’è spazio per riportare i 10 anni a 5 anni equiparando i due
trattamenti.